Decisione 6 ottobre 1954 - 11 dicembre 1954, n. 78

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Alta Corte per la Regione siciliana

 

Decisione 6 ottobre 1954 - 11 dicembre 1954, n. 78

sul ricorso del Commissario dello Stato contro la legge approvata dallAssemblea regionale il 23 luglio 1954; « Norme per la sistemazione definitiva degli ufficiali sanitari liberi esercenti con incarico provvisorio

 

Presidente: PERASSI; Relatore: MIGLIORI; P. M.: EULA; Commissario Stato (Avv.to ARIAS) - Regione Siciliana (Avv.to FALZEA).

 

(omissis)

Il ricorso del Commissario dello Stato merita accoglimento.

Si tratta di materia attribuita alla competenza legislativa della Regione in via complementare (art. 17, lett. b) dello Statuto siciliano).

Lesercizio della funzione legislativa regionale deve, pertanto, esercitarsi nei limiti dei principi e interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato ed al fine di soddisfare alle condizioni particolari ed agli interessi propri della Regione.

Orbene, per quel che riguarda la nomina definitiva degli ufficiali sanitari, ha seguito e segue senza eccezione il sistema del concorso, dimostrando, con ci, come tale sistema sia divenuto per essa principio informatore, in relazione allinteresse generale che funzioni di tanta delicatezza e importanza, quali quelle attribuite nel nostro ordinamento sanitario allufficiale sanitario e che hanno valso a questultimo la definizione di « sentinella avanzata e posta a difesa della sanit pubblica , siano conferiti agli elementi risultati pi idonei.

Infatti la legge 1 marzo 1949, n. 55 (modificata con legge 9 maggio 1950, n. 268) sul «trattamento giuridico ed economico del personale sanitario non di ruolo in servizio presso gli enti locali e norme transitorie per i concorsi sanitari ( recepita dalla Regione siciliana con la legge regionale 11 marzo 1950, n. 20) disponendo che le norme contenute nel D. L. 5 febbraio 1948, n. 61 erano estese al personale sanitario, comunque assunto e denominato, in servizio presso gli enti locali, faceva eccezione per lassunzione dei medici, dei veterinari, dei chimici, nonch delle ostetriche, per la assunzione dei quali disponeva che continuassero ad essere applicate le norme vigenti (art. 34 e segg. T. U. leggi sanitarie e regolamento approvato con R. D. 11 marzo 1935, n. 283) con le modifiche di cui allart. 2 della legge stessa n. 55; il quale art. 2, modificato a sua volta alla lettera a) con legge 7 febbraio 1951 , n. 63, prevedeva in modo distinto i concorsi per ufficiale sanitario.

La contestazione di un siffatto comportamento del legislatore nazionale in ordine al modo di assunzione degli ufficiali sanitari, pi che il richiamo allart. 97 della Costituzione, il quale contiene norme di carattere direttivo e insieme ne ammette la derogabilit per legge, conduce a rilevare come veramente con la legge impugnata siasi determinata quella posizione di incompatibilit tra la legge regionale e la legge statale, la cui sussistenza dalla difesa della Regione viene negata.

Fondato pure il secondo motivo sul quale poggia il ricorso del Commissario dello Stato. Le condizioni nelle quali si trovano nel territorio della Regione siciliana gli ufficiali sanitari interini anziani, ai quali il ritardo nellindizione dei concorsi, collegato con le protrattesi difficolt dellassestamento post-bellico, ha reso impossibile la partecipazione ai concorsi gi banditi o da bandirsi, non differiscono da quelle nelle quali versano gli ufficiali sanitari interini nel territorio della Penisola. N il testo della legge impugnata, n la relazione dei proponenti, n la difesa della Regione possono offrire elementi a dimostrare che linteresse dei pochi sanitari, sotto tanti riflessi benemeriti del resto, i quali avrebbero beneficiato delle disposizioni della legge in esame, si risolve in un interesse proprio della Regione. Laffermazione della difesa della Regione, che linteresse di quegli ufficiali sanitari interini diventa interesse della Regione, non convincente; comunque, cos fatta conversione dellinteresse privato in interesse pubblico, ammesso che esista, non ha assunto in Sicilia caratteristiche qualitative e quantitative tali da configurare quelle condizioni particolari e quegli interessi propri regionali che lart. 17 dello Statuto prevede come presupposti o condizioni dellesercizio delle funzioni legislative complementari.

 

P. Q. M.

 

LAlta Corte accoglie il ricorso del Commissario dello Stato e dichiara lillegittimit costituzionale della legge approvata dalla Assemblea regionale siciliana il 23 luglio 1954, portante « norme per la sistemazione definitiva degli ufficiali sanitari liberi esercenti con incarico provvisorio .